| Il consiglio comunale, nella sua prima seduta (articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), elegge tra i propri componenti la '''commissione elettorale comunale''', presieduta dal sindaco e composta da tre effettivi e tre supplenti (decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, articolo 12); nella votazione, ogni consigliere può esprimere un solo nome ed è obbligatoria la presenza della minoranza. | | Il consiglio comunale, nella sua prima seduta (articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), elegge tra i propri componenti la '''commissione elettorale comunale''', presieduta dal sindaco e composta da tre effettivi e tre supplenti (decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, articolo 12); nella votazione, ogni consigliere può esprimere un solo nome ed è obbligatoria la presenza della minoranza. |